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LE FIGURE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Datore di lavoro                                                                                                                                                        All’interno di un’azienda la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività, i quali però non decidono i criteri per portarla a termine, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro. Il datore di lavoro, cioè, organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro richiesto. Nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti. Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.

Medico competente                                                                                                                                                      La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale. Questa figura professionale accompagna l’evoluzione dell’intero contesto industriale e lavorativo Italiano, chiamato dapprima “medico di Fabbrica”, successivamente “medico del lavoro”, oggi il Medico Competente interviene direttamente nell’attuazione del servizio di prevenzione, al fianco del datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio. Se infatti una volta il Medico Competente si limitava alla valutazione fisico sanitaria del lavoratore, ora è invece coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale. Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera pro attiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D. Lgs 81/08 una volta all’anno.

RSPP                                                                                                                                                                                    Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi. In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), e anche queste figure professionali devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere questo ruolo e aiutare il responsabile nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;ittiche, con un limite di 20 lavoratori;altri settori, fino a 200 dipendenti. Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare: rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori; presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale; collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

 RSL                                                                                                                                                                                      In base alla legge 626/1994 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 hanno permesso di stabilire che all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’azienda.
Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Se l\’azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione.
I principali compiti svolti dal RLS sono:
•il potere di accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
•la consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della    programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale;
•la consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di  prevenzione, tra i quali gli incendi, il primo soccorso, l’evacuazione dei luoghi di lavoro ed  il medico competente;
•la ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza;
•la promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i  lavoratori;
•l’obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;
•il potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive  presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.

SICUREZZA SUL LAVORO

La SICUREZZA SUL LAVORO in Italia è normata dal DLgs.81/08 o Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. La legge stabilisce regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro. L’obiettivo è quello di evitare o comunque ridurre  al minimo l’esposizione dei lavoratori e rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti. La Sicurezza sul Lavoro è a carico del datore di lavoro, dipendenti o collaboratori che devono comunque adottare un comportamento consono alla struttura in cui si trovano o alle mansioni loro affidate. Il luogo di lavoro dev’essere dotato di accorgimenti e strumenti e  deve esistere un’attività di prevenzione adeguata ai possibili rischi precedentemente valutati in un’azienda con il DVR (documento valutazione rischi).

Il complesso normativo della sicurezza sul lavoro è ampio, in pochi punti può essere riassunto in questo modo: il datore di lavoro deve provvedere a definire delle misure generali di tutela attraverso un’attenta e continuativa valutazione dei rischi, provvedere alla sorveglianza sanitaria e collaborare con RSPP(responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e RLS(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), ove presente.

Analisi e guide pratiche per la conformità delle aziende rispetto agli  adempimenti in tema di salute dei lavoratori e loro sicurezza nei luoghi di lavoro sono contenute nel DLgs.81/08 .

SICILIANO SIMONE 4 C (A.S. 2016/2017)

Normativa sulla sicurezza e formazione dei lavoratori.

sicurezzaNell’ordinamento italiano per sicurezza sul lavoro si intende l’insieme delle misure preventive da adottare continuamente per rendere sicuri e salubri i luoghi di lavoro, sì da evitare o ridurre l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi  all’attività lavorativa.

La sicurezza si verifica quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti, degli strumenti e dell’attività di prevenzione che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità del verificarsi di un evento pericoloso per la salute di chi lo svolge. Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai lavoratori, ai collaboratori esterni (es. subcontraenti) e a quanti si trovano, anche occasionalmente, all’interno dei luoghi di lavoro. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore da possibili danni alla salute quali gli infortuni e malattie pericolose.

Da un punto di vista giuridico, la locuzione si riferisce all’attività di prescrizione di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti) e dai lavoratori stessi. Al fine di semplificare la complessa normativa in materia, il legislatore italiano ha strutturato in sostanza 3 assi principali su cui si muove la normativa sulla sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro:
A. Misure generali di tutela
B. Valutazione dei rischi
C. Sorveglianza sanitaria
D. Rspp e Rls

La salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs 9 aprile 2008 n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008), e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal “D. Lgs. 106/2009″. Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee (3 agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti. Per far conoscere le norme si effettuano appositi corsi di formazione per il personale.

Giuliano Santi 4C (A.S. 2016/2017)

Formazione